12 Jul
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L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a due interpelli, ha chiarito i parametri per fruire degli sconti per le imprese "energivore" che consumano energia elettrica autoprodotta. E ha risposto sulla questione del riaddebito del costo dell'energia in caso di fornitura di servizi aziendali con riguardo al credito per le "non energivore"

Rispondendo a due interpelli (n.373 e n.375), l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito alla spesa che si può detrarre in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata per le aziende. Ecco quali parametri considerare

Per contrastare l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nel 2021 il governo Draghi aveva introdotto crediti d’imposta differenziati per le imprese energivore e gasivore. Dapprima previsti per il primo trimestre 2022, tali crediti d’imposta sono stati estesi poi ai periodi successivi fino al 30 giugno 2023. Gli sconti valgono dunque anche per le imprese che producono e consumano energia elettrica autoprodotta nel rispetto di requisiti sull'effettivo incremento dei costi. L'Agenzia delle Entrate specifica che, come parametro iniziale, la verifica del requisito per kWh deve avvenire assumendo il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019.

Come parametro finale l'impresa energivora richiedente dell'agevolazione deve invece considerare il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Ulteriori sconti sono stati riconosciuti alle imprese a forte consumo di gas naturale. Analogamente ai crediti a favore delle energivore, anche l'agevolazione per le imprese gasivore è stata  prorogata per i trimestri successivi sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. La seconda risposta (n. 373 del 10 luglio 2023) è rivolta invece a una società “non energivora” che in qualità di appaltatore aveva stipulato contratti di appalto con oggetto ''l'esecuzione della fornitura dei servizi aziendali''. Le Entrate hanno ribadito il principio per cui non spetta, per la quota corrispondente, il credito d'imposta “non energivori” alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo aumentato del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti

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